GRUPPO CONSILIARE CAMBIARE E VIVERE LABICO
Al Sindaco di Labico
SEDE
OGGETTO: L. R. 6 ottobre 2003, n. 32 “Promozione dell’istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani”. Istituzione del consiglio comunale dei giovani e approvazione del regolamento istitutivo.
Su proposta dei Consiglieri comunali Paris Benedetto e Berlenghi Tullio
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale approvata dal Consiglio d’Europa il 21 maggio 2003 e in particolare il titolo III punto 1 che prevede la istituzione di consigli dei giovani nelle realtà locali;
Vista la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio d’Europa n. 417 del 20 luglio 2006 relativa allo sviluppo di politiche europee nel settore della partecipazione e dell’informazione giovanile, nella quale si sottolinea il ruolo fondamentale dei consigli dei giovani ai fini della costruzione di un sistema territoriale di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale;
Vista la l. r. 6 ottobre 2003, n. 32 “Promozione dell’istituzione del consiglio comunale,municipale o sovracomunale dei giovani” e in particolare l’art. 2, comma 2, della succitata legge regionale, il quale, al fine di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica delle istituzioni presenti nel territorio regionale riconosce il ruolo dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani, autonomamente istituiti dagli enti locali ed aventi la funzione di:
promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa;
facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri comuni;
seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 33 del 17 gennaio 2006 “Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 - Promozione dell’istituzione del consiglio comunale,municipale o sovracomunale dei giovani – Modifica e integrazione alla DGR n. 286 dell’11 marzo 2005, che nel disciplinare le modalità attuative per la istituzione dei consigli dei giovani ne approva le linee guida e il regolamento tipo per il funzionamento dei consigli di giovani;
CONSIDERATO che tale esperienza, già sperimentata in altre realtà locali, ha dato buoni frutti in ambito regionale, divenendo un modello di riferimento nazionale, in quanto risponde alla duplice esigenza di avvicinare le giovani generazioni alla vita civica dell’amministrazione configurandosi altresì quale strumento di partecipazione attiva dei giovani nel contesto locale e regionale;
RITENUTO pertanto, nel quadro del più ampio contesto normativo nazionale e comunitario diretto a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle giovani generazioni, di dover perseguire le finalità della normativa in oggetto, istituendo il Consiglio comunale dei giovani, eletto da tutti le ragazze e i ragazzi residenti nel territorio comunale e ricompresi nella fascia di età dai 15 ai 25 anni, in modo da assicurare altresì ai consigli dei giovani il possesso dei requisiti previsti dal programma comunitario “Gioventù in azione” e dagli altri programmi di settore;;
RITENUTO altresì necessario approvare, il regolamento del consiglio dei giovani, recependo le linee guida allegate alla DGR n. 33 del 17 gennaio 2006, che, allegato alla presente deliberazione, (allegato A), ne costituisce parte integrante ed essenziale;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi palesemente per alzata di mano :
D e l i b e ra
Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte del presente provvedimento di:
1. istituire nel Comune di Labico il Consiglio Comunale dei Giovani nel pieno rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 33 del 17 gennaio 2006;
2. dare atto che lo stesso rispecchia i criteri e i requisiti tutti previsti dalla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32;
3. approvare, come approva, il regolamento per il Consiglio Comunale dei Giovani, così come allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sub lettera “A”;
4. dare atto che i principi informatori e le competenze del costituendo Consiglio risultano dall’allegato Regolamento;
5. dare incarico ai Responsabili delle Aree Bilancio e Sociale di individuare le somme necessarie e le procedure per espletare le procedure elettive e di istituzione del Consiglio dei Giovani nell’anno 2008 e per istituire apposito capitolo di bilancio per l’anno 2008.
Indi, con separata votazione, ___________ ____________, resa palesemente per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ALL. A
REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI
PARTE I
Articolo 1 – Finalità
Il Consiglio dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Il Consiglio, istituito ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2003, n.32, promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di stretto interesse giovanile.
Articolo 2 – Competenze
Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l’altro, di:
a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa;b) facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;c) promuovere l’informazione rivolta ai giovani;d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri comuni;e) seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.f) esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall’Amministrazione Comunale nel settore giovanile.
A tale scopo, esso ha facoltà di presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani. Esso può altresì presentare ordini del giorno al Consiglio Comunale su qualsiasi altro argomento di suo interesse.
Il Consiglio dei Giovani esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l’Amministrazione Comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L’Amministrazione Comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l’associazionismo giovanile; valuta l’impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti; presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla situazione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune.
Articolo 3 - Composizione e Funzionamento
Il Consiglio dei Giovani è composto da 11 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel Comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.
Devono far parte del Consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
L’elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 1 anno dall’approvazione del presente regolamento. Dopo l’elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all’elezione del Presidente.
Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
del Sindaco;
dell’Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
del Consiglio Comunale;
di almeno un terzo dei membri del Consiglio;
di almeno 1/5 elettori dello stesso.
Alle sedute del Consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l’Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.
Il Consiglio dei Giovani dura in carica 2 anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.
Articolo 4 - Presidenza
Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima.
Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del Consiglio a rappresentarlo.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno 7 dei membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l’indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
Il Presidente:
rappresenta il Consiglio dei Giovani;
è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all’interno del Consiglio;
convoca, presiede e coordina le adunanze;
cura la programmazione dell’attività del Consiglio e il Calendario delle sue riunioni;
cura la formazione dell’ordine del giorno;
assicura il collegamento tra il Consiglio e l’Amministrazione Comunale;
adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell’organo;
redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune da presentare al Consiglio Comunale;
svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento
si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei Giovani
Articolo 5 - Scioglimento
Il Consiglio dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.
Articolo 6 - Cessazione dalla carica dei membri
I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all’interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l’assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventottesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.
Articolo 7 - Adunanze
Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all’intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l’intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.
Articolo 8 - Ammissione di funzionari e consulenti
Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.
Articolo 9 - Deliberazioni
Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno 6 membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
Articolo 10 - Sede e risorse organizzative
La Giunta Comunale provvede ad assegnare al Consiglio una sede per le riunioni. Essa assicura altresì al Consiglio, oltre al materiale necessario per il suo funzionamento, l’utilizzo delle strutture del Comune per lo svolgimento della sua attività, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici.
La Giunta Comunale può destinare una parte del bilancio Comunale al finanziamento di iniziative da organizzare su proposta del Consiglio dei Giovani.
Articolo 11 - Norme transitorie e finali
Entro 6 mesi dall’insediamento il Consiglio dei Giovani predispone le norme che ne disciplinano l’articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal Consiglio dei Giovani al Consiglio Comunale per l’approvazione. Fino all’approvazione della normativa interna il Consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quant’altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.
PARTE SECONDA
Elezioni
Articolo 12 - Requisiti degli elettori
Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
essere residenti nel Comune;
aver compiuto il quindicesimo anno di età;
non aver superato il venticinquesimo anno di età;
non aver riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso.
L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione della carta d’identità o di altro documento valido.
Articolo 13 - Requisiti di eleggibilità
Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell’art. 12.
Articolo 14 - Indizione delle elezioni
Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
Nello stesso atto determina:
la data delle consultazioni;
i seggi elettorali;
l’orario di apertura e chiusura del seggio.
Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.
Articolo 15 - Liste elettorali
L’elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.
I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 40 e non più di 100 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 7 e non superiore a 11.
Le liste devono necessariamente indicare:
il simbolo e la denominazione della lista;
cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall’apposita commissione elettorale di cui all’art. 16.
Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all’art. 13, pena l’esclusione dalla lista.
Articolo 16 - Commissione elettorale
La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
dal Sindaco/Presidente del Municipio o suo delegato, che presiede,
dal Segretario Generale/Direttore o funzionario appositamente delegato,
dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario,
La Commissione Elettorale:
decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
verifica l’esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
raccoglie i dati provenienti dai seggi;
proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all’interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.
Articolo 17 - Scheda elettorale
La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.
Articolo 18 - Seggio elettorale
Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.
Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.
A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.
Articolo 19 - Operazioni di voto
Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Giovani si svolgono nell’arco di un solo giorno.
Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.
Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.
Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell’elettore.
Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
Articolo 20 - Proclamazione degli eletti
La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.
lunedì 14 gennaio 2008
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